Cosa dice la prima legge in Italia sulla tassazione delle criptovalute? Tutte le novità e come funziona la dichiarazione. La tassazione sulle criptovalute in vigore in Italia dal 2023 è tra le novità più importanti nel settore. La regolamentazione è iniziata in parallelo con il MiCA europeo e con la Legge di Bilancio nazionale, facendo sempre maggiore chiarezza sulla definizione delle crypto e le relative tasse. Un notevole passo avanti a favore dell’adozione.
Tassazione criptovalute: la definizione fiscale La principale novità sulla tassazione delle criptovalute è la definizione di queste ultime. La parola chiave della legge di Bilancio infatti è cripto-attività. Con questo termine ombrello si è scelto di includere nella definizione e regolamentazione non solo le criptovalute, ma anche tutti i token e le altre attività basate su blockchain, compresi gli NFT. Al momento si parla di currency token (stablecoin e CBDC), utility token, NFT e security token.
Tassazione criptovalute: l’imposta sulle plusvalenze e altri proventi Andiamo subito alle questioni di maggiore impatto nella vita di tutti i giorni: il pagamento delle imposte. Quando avviene, e a quanto ammonta? L’imposta si applica alle plusvalenze e altri proventi realizzati durante l’anno fiscale oltre i 2000€, con un’aliquota del 26%.
Non rientrano tra le attività fiscalmente rilevanti: - Conversioni da cripto-attività a cripto-attività dello stesso tipo, ad esempio da BTC a ETH. Infatti: “Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attivita’ aventi eguali caratteristiche e funzioni“
Rientrano tra le attività fiscalmente rilevanti:- Conversioni da cripto-attività a fiat anche senza prelevare queste ultime
- Conversioni da cripto-attività a fiat su qualunque exchange o wallet sia italiano che estero
- Conversioni da cripto-attività di un tipo a cripto-attività di un altro, ad esempio acquisti o vendite di NFT con criptovaluta.
- Acquisti di beni o servizi con cripto-attività.
La legge inerente la tassazione delle criptovalute parla delle plusvalenze, ma anche di “altri proventi” o “redditi diversi di natura finanziaria”. Con queste parole si indicano operazioni come staking, yield farming, lending, airdrop, cashback, che rientrano nel calcolo delle plusvalenze imponibili con gli stessi criteri.
Mettiamo però subito le cose in chiaro: rimane l’obbligo di dichiarare le proprie cripto-attività, in modo da consentire il monitoraggio fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate. PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI scrivere a newsecosofia@gmail.com |